Un accordo salariale vincolante (Enforceable Wage Agreement, EWA) è un accordo legalmente vincolante che sarà negoziato e sottoscritto a livello mondiale dalle organizzazioni sindacali, dai marchi e dai distributori internazionali nell’industria dell’abbigliamento e calzature. Lo scopo dell’EWA è quello di garantire ai lavoratori che producono per conto delle imprese del settore, di ricevere una retribuzione sufficiente a soddisfare le esigenze fondamentali della vita per sé e per i propri familiari. L’Accordo salariale vincolante si fonda sull’esperienza maturata con l’Accordo sulla prevenzione degli incendi e la sicurezza degli edifici in Bangladesh e con il Fair Food Program degli Stati Uniti ¹
¹ Il Fair Food Program è un accordo legalmente vincolante stipulato nel settore agricolo statunitense fra la Coalition of Immokalee Workers e oltre una decina di grandi aziende acquirenti di pomodori. L’accordo garantisce salari più elevati e la formazione dei lavoratori sui loro diritti.
https://www.fairfoodprogram.org/
L’EWA sarà sottoscritto dai marchi e dai distributori ma conterrà una clausola che li obbliga nei contratti d’acquisto a esigere che ciascun fornitore firmi un accordo separato con le organizzazioni sindacali locali, se presenti a livello di fabbrica. Si veda anche “Obblighi dei fornitori”.
Come saranno scelti i rappresentanti sindacali che negozieranno e firmeranno l’Accordo e quale sarà il ruolo delle ONG internazionali?
Le federazioni sindacali nazionali, così come i sindacati di fabbrica non affiliati a una federazione, designeranno i propri rappresentanti a partecipare al processo negoziale per il tramite di un gruppo nazionale di contrattazione. Questo gruppo nomina minimo 2 fino a un massimo di 3 rappresentanti sindacali al Consiglio mondiale di contrattazione il quale deve approvare l’Accordo prima che sia sottoscritto. L’organismo incaricato di negoziare e sottoscrivere l’Accordo è il Comitato mondiale di contrattazione composto da sindacalisti designati e da rappresentanti di ONG del Consiglio. L’elenco di tutte le federazioni sindacali nazionali e dei sindacati di fabbrica che nominano i propri rappresentanti sarà allegato all’Accordo. Queste organizzazioni sindacali negozieranno anche gli accordi separati con i fornitori. Se un fornitore rifiuta la contrattazione, esse possono far valere gli obblighi derivanti dall’EWA di cui fanno parte in virtù dell’allegato.
Le ONG internazionali agiranno in qualità di testimoni alla firma dell’Accordo. Le organizzazioni sindacali e le ONG che difendono i diritti dei lavoratori avranno inoltre un ruolo attivo nella formazione dei lavoratori, nel controllo del rispetto dell’Accordo e nella presentazione di reclami nel caso in cui i datori di lavoro venissero meno ai loro obblighi. Anche le ONG locali possono partecipare al processo, ma solo su invito dei sindacati locali oppure se in un determinato paese non esistono organizzazioni sindacali ufficiali nel settore dell’abbigliamento.
No. L’Accordo non fissa i livelli salariali, i lavoratori sono pertanto liberi di contrattare retribuzioni più elevate. L’Accordo conterrà inoltre disposizioni per tutelare il diritto di organizzazione sindacale e di contrattazione collettiva, e per proteggere i sindacalisti e i lavoratori da ritorsioni quando essi esercitano questi diritti. Come già ricordato, i sindacati locali e le federazioni potranno nominare i propri rappresentanti alla negoziazione dell’EWA a livello mondiale.
No. Negli ultimi dieci anni sono stati messi a punto diversi modelli per iniziativa di studiosi e ricercatori. Le organizzazioni sindacali hanno avanzato proposte concrete in molti paesi e, in Asia, hanno elaborato un metodo di calcolo, l’Asia Floor Wage, applicabile in ambito regionale. I valori stimati per il salario dignitoso differiscono in base ai parametri presi a riferimento, che vanno dal più basso livello calorico fino al fabbisogno calorico vitale di una famiglia, e a criteri diversi di calcolo del costo del lavoro domestico e di cura non retribuito delle donne lavoratrici. I sistemi di calcolo più affidabili arrivano alla stessa conclusione: la differenza fra il livello salariale dignitoso e il livello salariale minimo è pari in media a un fattore di 3. Anziché optare per un modello specifico, la campagna si concentrerà sulla riduzione di questo divario chiedendo alle imprese firmatarie di contribuire con una quota aggiuntiva pari al 25% del prezzo normalmente pagato ai fornitori, che andrà direttamente ai lavoratori.
L’accordo è strettamente legato alle lotte sindacali locali per salari minimi più elevati. Attualmente i marchi hanno mano libera in mercati internazionali altamente competitivi che vedono i paesi produttori impegnati l’uno contro l’altro nel tentativo di abbassare l’asticella dei minimi legali pur di attrarre investimenti esteri. Tuttavia, se le iniziative di lotta locali si tradurranno in aumenti nei minimi salariali, i marchi potranno negoziare un sovrapprezzo minore secondo quanto previsto dall’accordo.
Il Contributo è stato calcolato sulla base di due valori:
1) La differenza media esistente fra il salario minimo e il salario dignitoso nei paesi produttori. I dati disponibili suggeriscono che il divario è pari a 3-5 volte nella maggior
parte di essi. Abbiamo scelto di utilizzare per i nostri calcoli la stima più bassa e, in base a questa valutazione, riteniamo che, per attestarsi su un livello dignitoso, il salario
minimo debba essere moltiplicato per 3.
2) La percentuale media del prezzo di un capo di abbigliamento destinata a remunerare la manodopera. Le ricerche dimostrano che il lavoro rappresenta all’incirca il 5-12% del prezzo di
un capo di abbigliamento. Abbiamo optato nei nostri calcoli per la quota più alta, ovvero il 12%.
Moltiplicando 3 x 12 si ottiene un valore percentuale del 36% che è la quota del prezzo FOB (franco a bordo) che dovrebbe remunerare il lavoro. Supponendo che alla manodopera sia
già destinato il 12% del prezzo FOB, quest’ultimo dovrebbe aumentare di un ulteriore 24% per arrivare alla quota del 36% che copre il costo del lavoro. Per esigenze di
operatività della campagna l’aumento è stato arrotondato al 25%.
Il Contributo sarà parte integrante della retribuzione e figurerà in busta paga come voce separata. I dipendenti inquadrati con contratto a tempo parziale percepiranno l’importo rapportato alle ore lavorate. Il Contributo sarà erogato in aggiunta al salario, ai benefici accessori e alle indennità che i lavoratori già percepiscono. Ai fornitori sarà tassativamente vietato ridurre i salari e le voci complementari e non sarà consentito, allo stesso scopo, reinquadrare i dipendenti. Tuttavia, poiché quasi tutte le fabbriche producono per numerosi committenti e i marchi potrebbero aderire all’accordo in tempi diversi, è possibile che il salario dignitoso non sia immediatamente disponibile.
I dipendenti delle fabbriche partecipanti non percepiranno un salario dignitoso immediatamente dopo la firma di adesione all’accordo del primo marchio. I livelli retributivi continueranno a dipendere dal numero di marchi che sottoscrivono l’EWA. Se tutti i marchi committenti di una fabbrica sottoscriveranno l’accordo, le quote versate da ogni marchio si sommeranno fino a determinare il salario dignitoso.
Il marchio o il distributore firmatario sarà tenuto a:
In base a questo accordo, i fornitori saranno tenuti a:
Gli obblighi dei fornitori saranno fatti rispettare mediante meccanismi di mercato. Se un fornitore non collabora a un’indagine, non mette in atto le azioni correttive richieste o viene meno in altre forme agli obblighi derivanti dal programma, i marchi firmatari dovranno cessare i rapporti commerciali con questo fornitore e con tutti i siti produttivi che gestisce e di cui è proprietario. I marchi firmatari dovranno astenersi dall’affidare nuovi ordini alla fabbrica o a qualsiasi altro sito produttivo posseduto e gestito dal fornitore fintanto che non sia stata accertata l’effettiva attuazione del piano correttivo prescritto.
Gli obblighi dei marchi e dei distributori firmatari saranno fatti rispettare mediante procedure arbitrali legalmente vincolanti. Se un soggetto firmatario dell’accordo ritiene che un marchio o un distributore abbia violato i termini dell’accordo, esso può promuovere un’azione arbitrale. Il lodo arbitrale è vincolante e potrà essere reso esecutivo in tribunale nei confronti dei marchi e dei fornitori firmatari.
L’applicazione dell’accordo sarà monitorata da un organismo terzo indipendente costituito a questo scopo dai soggetti firmatari, al quale saranno demandati diversi compiti: verificare il pagamento del Contributo al salario dignitoso da parte dei marchi firmatari alle fabbriche dei fornitori e dalle fabbriche ai lavoratori; rendere operativi gli strumenti per la segnalazione delle violazioni; svolgere indagini rispetto alle segnalazioni ricevute; renderne noti i risultati e prescrivere azioni correttive in caso di violazioni; gestire il programma; riferire pubblicamente sull’attuazione dell’accordo. L’organismo sarà autorizzato a condurre indagini e a rispondere alle segnalazioni in qualsiasi paese abbiano sede i fornitori dei marchi firmatari.
L’organismo di vigilanza metterà a disposizione dei lavoratori strumenti appositi, operativi 24 ore al giorno, medianti i quali essi potranno inoltrare reclami e/o denunciare violazioni dell’accordo. Sarà cura dell’organismo condurre indagini rispetto a tutte le segnalazioni attendibili ricevute. L’addestramento dei lavoratori sul funzionamento del programma comprenderà anche informazioni su come accedere alle procedure per le segnalazioni. Sarà severamente vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei lavoratori che hanno inoltrato segnalazioni o che hanno partecipato a un’indagine.
I lavoratori verranno istruiti sul programma dalle organizzazioni sindacali e non governative firmatarie dell’accordo. L’addestramento verterà sul Contributo e sulle modalità di erogazione ai lavoratori, su quanto previsto per l’esercizio della libertà di associazione, sul ruolo delle organizzazioni sindacali e non governative firmatarie, e sulle modalità di accesso agli strumenti per segnalare le violazioni dell’accordo. La formazione verrà fatta sul luogo di lavoro durante l’orario di servizio e le ore di svolgimento verranno normalmente retribuite.
Ogni marchio e ogni distributore saranno tenuti a contribuire alle spese di funzionamento del programma con una quota annuale. Le attività da finanziare comprenderanno, ma non saranno limitate a: indagini facenti seguito alle segnalazioni ricevute, gestione degli strumenti di inoltro delle segnalazioni, sostegno alle organizzazioni sindacali e non governative nelle attività di formazione dei lavoratori, pubblicazione di rapporti sulle attività svolte e altre incombenze.
Ogni aumento nel livello minimo legale per il settore dell’abbigliamento farà abbassare il sovrapprezzo dovuto per il salario dignitoso e costituirà pertanto un incentivo per i marchi e i distributori a mantenere o ad aumentare gli ordini di acquisto in un determinato paese. Il contributo standard richiesto ai marchi equivale al 25% del prezzo FOB della merce. Sono ammesse deroghe purché la differenza fra il salario dignitoso e il salario minimo legale sia inferiore al 200% o quando un marchio possa dimostrare che paga già prezzi FOB sufficienti a remunerare equamente il lavoro e che questo si traduce in retribuzioni più elevate per la manodopera. Solo se le organizzazioni locali firmatarie accettano deroghe dallo standard del 25%, sarà possibile pagare una quota inferiore.
I marchi firmatari dovranno pagare ai fornitori un prezzo più alto per i loro ordini ma i maggiori costi non dovranno scaricarsi sui consumatori. I marchi potrebbero decidere di
assorbire gli aumenti, che saranno relativamente bassi, piuttosto che aumentare i prezzi. Se decidessero però di aumentare i prezzi, gli aumenti saranno minimi perché il costo
del lavoro è una parte molto piccola del prezzo al dettaglio di un capo di abbigliamento.
È innegabile che questo accordo avrà effetti redistributivi di lungo periodo e, in concorso con altri fattori, attiverà un processo di ristrutturazione
nell’industria dell’abbigliamento che è più difficile da prevedere nella sua evoluzione. La nostra rete si impegnerà per far sì che per i paesi di
produzione e di consumo il cambiamento sia positivo tanto in termini sociali che ambientali ed economici, tenendo fede alla nostra missione che è quella di realizzare un’equa
redistribuzione della ricchezza e del potere decisionale lungo tutta la filiera produttiva. È ormai evidente la necessità di un cambiamento rapido e profondo nel modello
produttivo e commerciale che caratterizza l’industria globale della moda. Oggi più che mai l’abbigliamento a basso costo e il consumo eccessivo vanno a braccetto con il
lavoro sottopagato e l’estremo impoverimento dei lavoratori.